Art. 1
E' costituita l'Unione Regionale Sindacale dei Titolari di Farmacia dell'Umbria, in seguito denominata Unione Regionale.
Essa riunisce e rappresenta, nell'ambito delle attribuzioni e dei poteri previsti dal presente Statuto, le Associazioni Provinciali tra i Titolari di Farmacie esistenti nel territorio regionale, aderenti alla Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, in seguito denominata FEDERFARMA.
La sua sede è in Perugia, la sua durata è illimitata.
Art. 2
L'Unione Regionale è apartitica.
Art. 3
L'adesione all'Unione Regionale impegna l'Associazione provinciale per un periodo di tre anni, corrispondente alla durata in carica del Consiglio Regionale.
Tale adesione si intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo se non viene disdetta, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.
All'Unione non può essere ammessa più di una Associazione per la stessa provincia.
Art. 4
L'Unione Regionale ha per scopo:
a) rappresentare le Associazioni Provinciali davanti agli Organi politici, tecnici e amministrativi regionali dello Stato, nonché nei rapporti ha carattere regionale con il Servizio Sanitario Nazionale, con Enti pubblici e privati, Ditte produttrici, Grossisti, ecc., ai fini economici e sindacali;
b) stipulare le convenzioni e gli accordi di carattere regionale con le istituzioni e con le amministrazioni competenti, nonché con il Servizio Sanitario Nazionale e/o con gli Enti di Assistenza e di Previdenza; le convenzioni e gli accordi predetti e le loro eventuali variazioni debbono essere trasmessi in copia alla FEDERFARMA e sottoposti alla ratifica del Consiglio di Presidenza, secondo la prassi prevista dallo Statuto Federale; pertanto dette convenzioni ed accordi debbono riportare la clausola 'salvo ratifica del Consiglio di presidenza della FEDERFARMA'; in caso di negata ratifica essi perdono efficacia con effetto immediato;
c) in generale, tutelare in sede regionale gli interessi tecnici, professionali, sindacali ed economici dei Titolari di Farmacia;
d) tenere un registro dei Titolari di Farmacia della Regione e curarne il sistematico aggiornamento;
e) esercitare tutte le altre funzioni che le competono, anche a norma dello Statuto della FEDERFARMA.
Art. 5
Sono organi dell'Unione Regionale:
a) il Consiglio Regionale;
b) il Presidente;
c) il Vice-Presidente;
d) il Segretario;
e) il Comitato Esecutivo.
Art. 6
Il Consiglio Regionale è composto da tre delegati per ciascuna provincia, di cui almeno uno rurale, fatta salvala rappresentanza di entrambe le categorie, nominati tra i membri del Consiglio direttivo di ciascuna Associazione.
Ogni delegato può essere rappresentato da un consigliere della propria Associazione, ferma restando per ogni Associazione la rappresentanza di un delegato urbano e di uno rurale o comunque la rappresentanza distinta di entrambe le categorie degli urbani e dei rurali.
Il Consiglio Regionale dura in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.
Entro il 31 marzo successivo al compimento del triennio, si proceda al Rinnovo del Consiglio.
Il Consiglio Regionale è l'organo sovrano dell'Unione Regionale, i quanto organismo associativo intermedio tra le singole Associazioni e la FEDERFARMA, e delibera su qualsiasi argomento e problema che in maniera diretta o indiretta abbia attinenza con gli scopi e le attività dell'Unione Regionale.
Il Consiglio Regionale si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta è ritenuto necessario dal Presidente o dal Comitato Esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio medesimo.
Le convocazioni del Consiglio Regionale dovranno essere inviate almeno 10 giorni prima a mezzo raccomandata contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui avviene la riunione. In caso di urgenza è prevista la convocazione telegrafica o telefonica con almeno 24 ore di anticipo.
Il Consiglio Regionale elegge nel suo seno il Presidente dell'Unione Regionale nonché un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Di norma, nel caso in cui il Presidente sia un Titolare di Farmacia urbana, il Vice-Presidente sarà un Titolare di Farmacia rurale o viceversa. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere coperte dalla stessa persona.
Art. 7
Il Presidente dell'Unione Regionale rappresenta nella sua persona l'unità delle Associazioni Provinciali dei Titolari di Farmacia esistenti nella Regione ed i comuni interessi tecnici, professionali, economici e sindacali dei Titolari di Farmacia della Regione.
Egli ha la legale rappresentanza dell'Unione Regionale a tutti gli effetti.
Egli presiede il Consiglio Regionale ed il Comitato Esecutivo.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 8
Il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce con gli stessi poteri.
Art. 9
Il Segretario cura la puntuale realizzazioni delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio Regionale e del Comitato Esecutivo.
Art. 10
Il Tesoriere sovraintende a tutte le attività comunque attinenti agli aspetti economici e finanziari dell'Unione Regionale promuovendo e curando tutto quanto occorre per la corretta ed efficace amministrazione di detti aspetti.
Art. 11
Il Comitato Esecutivo è costituito da:
- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere.
Il Comitato Esecutivo è l'organo di governo dell'Unione Regionale e pone in attuazione nell'ambito territoriale di sua competenza i principi e le direttive di carattere generale stabiliti dal Consiglio Regionale.
Art. 12
Il patrimonio dell'Unione è formato con i contributi ordinari e straordinari delle Associazione aderenti nella misura deliberata dal Consiglio Regionale, su proposta del Comitato Esecutivo.
Il patrimonio è altresì formato da tutti i beni mobili ed immobili che comunque vengano in possesso dell'Unione.
L'esercizio finanziario si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, approntato dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio regionale, viene trasmesso per conoscenza alle Associazioni Provinciali.
Art. 13
Per delibera dei Consigli direttivi delle Associazioni provinciali aderenti, l'Unione può essere posta in liquidazione determinando i compiti dei liquidatori e la devoluzione del capitale sociale.
Art. 14
Il presente statuto non può essere modificato che mediante delibere dei Consigli direttivi delle Associazioni Provinciali aderenti, con la maggioranza dei due terzi.
Art. 15
Il Consiglio Regionale può stabilire norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto.
Il Regolamento adottato costituisce parte integrante dello statuto e non può essere modificato che alle condizioni previste dall'art. 14.
Art. 16 (norma transitoria)
Tenuto conto dei problemi discendenti dall'armonizzazione degli statuti delle Unioni Regionali costituite e costituende, il primo triennio della durata in carica del Consiglio Regionale avrà termine al 31 dicembre 1983. Pertanto il successivo rinnovo avverrà entro il 31 marzo 1984. |
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